Per i Professionisti

In un panorama che vede i PROFESSIONISTI sempre più spesso nel mirino della magistratura, l’aumento dei costi delle coperture assicurative professionali non poteva che esserne la naturale conseguenza.
 
Noi, in controtendenza, abbiamo messo in campo la nostra consolidata reputazione nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni, spuntando condizioni irraggiungibili per chi non conosce a fondo questo delicato settore.

 

RIFORMA GELLI

 

CAMBIA LA

RESPONSABILITA'

 

DEGLI

OPERATORI

SANITARI
 

 

Dal 1 aprile 2017 è entrata in vigore la cd. LEGGE GELLI

 

E’ stata pubblicata nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 la Legge n. 24/2017 che ha l’obiettivo di ridurre il contenzioso civile e penale avente ad oggetto la responsabilità medica ed al contempo garantire un efficace sistema risarcitorio per il ristoro dei danni sanitari subiti.

 

Importanti le novità e le implicazioni in tema di coperture assicurative

per le quali ci poniamo già a disposizione

delle Strutture Sanitarie e dei singoli Operatori Sanitari

per la valutazione delle giuste garanzie da attivare.

 

 

PER APPROFONDIRE L'ARGOMENTO

I 18 ARTICOLI DELLA LEGGE
Per la lettura integrale della legge
TESTO LEGGE GELLI.pdf
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Gli Aspetti Assicurativi
In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, un nostro commento all'art. 10 che disciplina le implicazioni assicurative
LEGGE GELLI. Gli aspetti Assicurativi.pd[...]
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AVVOCATI

 

 

Per la polizza infortuni

 

obbligo ... CANCELLATO (?)

 

Rimane l'adempimento

per collaboratori, dipendenti e praticanti

La Camera, infatti, ha approvato in via definitiva il ddl della legge di conversione del Decreto Fiscale collegata alla Legge di Bilancio 2018.

 

La nuove norme cancellano l’obbligo per l’avvocato, l’associazione ovvero la società tra professionisti di stipulare adeguata polizza assicurativa a copertura degli infortuni.

 

Sembra rimanere ferma la copertura assicurativa per i collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione, anche fuori dei locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

 

La norma in questione è la seguente: 

Art. 19-novies
(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "a sè e" sono soppresse.

 

 

Rimane in ogni caso il disappunto degli avvocati diligenti che nel frattempo hanno stipulato la polizza nel rispetto della legge, ovvero coprendo anche i rischi derivanti dagli infortuni personali.

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E per i giovani professionisti ...

 

 

ENTRY LEVEL

 

 

La giusta soluzione assicurativa

 

 

ADEGUATE GARANZIE

 

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