News

Addio al Contrassegno? I PROBLEMI NON MANCANO

Per quanto attiene il rilascio della documentazione assicurativa, si precisa che l’IVASS, con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l’impresa all’atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa, peraltro precedentemente previste solo per il contrassegno ora non più soggetto a consegna.

 

Comincia così la circolare dell’IVASS finalizzata a chiarire il caos

che si è creato dal momento in cui è avvenuta

la “dematerializzazione del contrassegno di assicurazione“.

 

Il problema deriva dal fatto che le FORZE DELL’ ORDINE non sono sempre in grado di controllare la reale presenza di copertura assicurativa. E’ capitato e continua a capitare, infatti, che veicoli vengano sequestrati perché il Portale dell’Automobilista una volta interpellato comunichi l’assenza di copertura del veicolo una volta superata la data di scadenza non potendo essere a conoscenza di eventuali proroghe di copertura ben oltre i 15 giorni.

 

Da subito era chiaro che il provvedimento (dicembre 2015 a firma IVASS) sanciva che:

  • la documentazione assicurativa che consegna l’impresa all’atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa, peraltro precedentemente previste solo per il contrassegno ora non più soggetto a consegna.

Esiste però un comunicato stampa del Ministero delle Infrastrutture in data 12 ottobre 2015 che afferma che, ai fini dell’accertamento della copertura, l’attestazione rilasciata dall’impresa di assicurazione dell’avvenuta stipula o del pagamento “prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati, fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 180 del Codice della strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione.

Quindi di cosa stiamo parlando? Semplicemente della facoltà di non esporre più il contrassegno, ma di tenere a bordo del veicolo

il certificato di assicurazione.

Siccome quasi tutte le compagnie continuano comunque ad emettere il contrassegno, la cosa più semplice è continuare ad esporlo.

 

In caso di aziende cha abbiano optato per un contrassegno di formato diverso, per es. un QRCode, essendo decadute le regole di stampa, o la mancanza di emissione del contrassegno in virtù del fatto che non esiste più l’obbligo di consegna dello stesso, vale la pena di tenere in macchina copia della quietanza di rinnovo o qualsiasi altra documentazione rilasciata dalla compagnia attestante l’avvenuto pagamento della polizza.

Rc Auto in aumento nel 2016?

Chiuso il 2015 cosa accadrà nel comparto auto nel nuovo anno?

Impariamo a VERIFICARE, COMPARARE ed ADEGUARE

 

Segnali contrastanti giungono al mercato dell’RcA che potrebbero determinare una variazione tariffaria nei prossimi mesi.

 

Si sa che le principali variabili che determinano le tariffe sono il numero di sinistri ed il costo medio pagato appunto per le liquidazioni, ebbene fonti ANIA – l’associazione che riunisce le compagnie italiane, evidenziano un aumento tendenziale dei sinistri anche nel terzo trimestre del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014.

 

Nel settore autovetture si è registrato un aumento dei sinistri del 2,64%, il dato che potrebbe destare preoccupazioni ai consumatori è certamente bilanciato da una significativa riduzione del costo medio liquidato; infatti nel periodo in esame l’importo medio liquidato è sceso del 10,5%. Tutto ciò sarà stato determinato da vari fattori e tra tutti la velocità di liquidazione e la contrazione del costo della vita che ha consentito costi di riparazione più contenuti.

 

Nel settore autocarri leggeri e pesanti gli andamenti risultano pressoché simili al comparto auto. Cosa ben diversa, purtroppo per il comparto delle DUE RUOTE dove maggiore preoccupazione testa il comparto MOTOCICLI. Infatti la frequenza dei sinistri è aumentata quasi del 16% e si spera che il risparmio nel costo medio di liquidazione pari al 8,1% possa evitare significativi aumenti tariffari.

 

Conforta la rilevazione ISTAT pubblicata sempre dall’Ania per cui i premi RcA sono restati pressoché invariati nel corso del 2015. Quanto però i risultati tecnici potranno determinare nuove tariffe lo vedremo nei prossimi mesi.

 

Le prime rilevazioni empiriche ci fanno apprezzare lievi ma diffusi aumenti che invitano ancor di più a verificare con attenzione, comparare e adeguare le coperture per recuperare quanto meglio offre il mercato.

 

La nostra struttura si propone proprio con questo approccio ad assistere il cliente/consumatore per il GIUSTO ACQUISTO.

 

Buon 2016!

In questa sezione riportiamo articoli e contributi utili all'approfondimento dei temi assicurativi

Addio al Contrassegno! Dal 18 ottobre nasce la Rc Auto 2.0

A partire dal prossimo 18 ottobre non si dovrà più esporre sul parabrezza della propria auto il contrassegno assicurativo. Il controllo della copertura assicurativa verrà effettuato dalle Forze dell’Ordine attraverso la verifica della targa.

 

Per ANIA, l’associazione delle imprese assicurative si tratta di una novità assoluta: dalla metà di ottobre, quindi, “sulle strade italiane verranno effettuati controlli più efficaci che rappresenteranno armi fondamentali neila lotta a chi non paga l’assicurazione”.

 

Ma cosa cambierà concretamente dal 18 ottobre 2015 per gli assicurati? E quali documenti saranno necessari per dimostrare di essere in regola? Il nuovo vademecum ANIA, dopo quello dedicato alla dematerializzazione dell’attesto di rischio, si concentra sulle risposte a queste ed alle altre principali domande riguardanti l’addio al tagliando di carta.

 

Pubblichiamo il VADEMECUM ANIA "RC AUTO 2.0"

vademecum ania rc auto 2.0.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.8 MB]

ATTESTATO DI RISCHIO.....ADDIO

Altre novità nel mondo della Rc Auto. Dopo la dematerializzaizone del contrassegno dal prossimo 18 ottobre e di cui abbiamo già riferito, i prossimi passi prevedono l’eliminazione dell’attestato di rischio cartaceo.

 

Ecco cosa cambierà

 

Dal 1 luglio 2015 tutti i nuovi contratti RC auto dovranno essere caratterizzati dal nuovo attestato di rischio elettronico. Ma poiché il regolamento prevede che il nuovo documento sia consegnato agli assicurati almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di fatto l’eliminazione dell’attestato di rischio in formato cartaceo inizierà già dal prossimo 1 giugno 2015.

 

Pertanto, chi decide di cambiare compagnia non dovrà quindi più inviare l’attestato di rischio alla nuova assicurazione: grazie alla dematerializzazione, saranno le compagnie stesse ad occuparsi di tutto. Le compagnie assicurative, infatti, avranno accesso diretto alle informazioni contenute nel nuovo attestato di rischio elettronico: il documento sarà infatti depositato in una banca dati condivisa, controllata dall’IVASS, l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

 

Gli assicurati potranno consultare il proprio attestato di rischio elettronico sul sito web della propria compagnia, insieme ad altre informazioni sulla propria posizione assicurativa. In alternativa, potranno richiedere ulteriori modalità di consegna come l’invio per posta elettronica, oppure mediante App per smartphone o tablet o sui social network delle compagnie.

 

Niente paura per quanti, non avendo dimestichezza con le nuove tecnologie, temono di essere esclusi; potranno, infatti, sempre chiedere e ottenere una stampa su carta dell’attestato di rischio alla propria compagnia.

Multa se guidi l’auto di un altro: ecco a chi interessa veramente

 

 

 

Dal 3 novembre molti proprietari di vetture dovranno indicare sulla carta di circolazione il reale utilizzatore del mezzo.

 

 

 

 

OBBLIGO – Della nuova norma in vigore da lunedì prossimo parla la circolare del Ministero e dei Trasporti datata 10 luglio 2014 e inviata a Regioni e Province Autonome, Ministero dell’Interno, Aci, Unasca, Confarca e altri enti. Il documento riguarda l’articolo 94 (comma 4-bis) del codice della strada, introdotto nel 2010 dalla legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a). Si tratta di una regola introdotta quattro anni fa, che ha avuto dunque bisogno di una lunga fase prima di vedere la sua applicazione, e che stabilisce che, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura, le generalità dell’automobilista, indicate ovviamente anche sulla patente, dovranno comparire pure sulla carta di circolazione.

 

OBIETTIVO – L’obiettivo dell’obbligo è quello di facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione nei casi in cui ad utilizzare il mezzo non sia il proprietario e di rendere quindi più diretta ed efficace l’applicazione di eventuali sanzioni. La nuova regola può inoltre facilitare la lotta all’evasione fiscale soprattutto nel caso di beni di lusso intestati in maniera fittizia.

 

SANZIONEIn caso di violazione della norma si rischia una sanzione salatissima, dai 705 ai 3.526 euro a carico del proprietario e non del guidatore occasionale, oltre ovviamente al ritiro della carta di circolazione.

 

REGISTRAZIONE – Per mettersi in regola è opportuno recarsi alla Motorizzazione, agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti.

 

COSTIOgni aggiornamento della carta di circolazione costa 25 euro, di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.

 

NON RETROATTIVITÀ – La nuova regola non si applicherà alla maggior parte dei veicoli in circolazione. La norma non è infatti retroattiva. La circolare del ministero ha spiegato che il mancato aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli «con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della sanzione. L’entrata in vigore era inizialmente stata prevista per il 7 dicembre 2012, ma la necessità di adeguare i sistemi informatici, ha costretto il Ministero dell’Interno a posticipare. Per quanto riguarda le immatricolazioni già in essere, è bene precisare che la regolarizzazione, facoltativa, è comunque possibile.

 

VEICOLI INTERESSATI – L’obbligo a cambiare i dati sulla carta di circolazione in caso di utilizzo prolungato da parte di persona diversa dall’intestatario riguarda sia gli autoveicoli, che i motoveicoli e i rimorchi, ma va chiarito che interessa soprattutto i veicoli aziendali o a noleggio, e quindi alle flotte aziendali. Come ha chiarito all’Ansa il direttore generale della Motorizzazione Maurizio Vitelli «la norma riguarda principalmente le società di autonoleggio, i veicoli di comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati ed interdetti, quelli messi a disposizione della pubblica amministrazione a seguito di una pronuncia giudiziaria». Tutti i casi «in cui era necessario individuare uno strumento che permettesse l’identificazione certa del soggetto responsabile della vettura circolante e di eventuali violazione al codice della strada e connesse sanzioni».


 

 


Contatti

Potete contattarci compilando il modulo che trovate nella sezione contatti

Assistenza in caso di sinistro, 24 ore su 24!

Avete bisogno di assistenza in seguito a un sinistro? Potete contattarci 24 ore su 24, anche al di fuori dei nostri orari di apertura, chiamando il numero:

 

+39 338 7287716

 

Orari di apertura

2 GENNAIO CHIUSI

RIAPERTURA:

3 GENNAIO 9.30

VISITATORI

Associato AIBA

Iscrizione RUI

Cavaliere O.E.S.S.G.